Sistemi di Allerta, tutti gli organi di controllo dovranno segnalare
La segnalazione della crisi compete a tutti i controllori siano essi sindaci e o revisori e ciascuno sarà obbligato a informare senza indugio l'altro organo qualora eseguita la segnalazione agli Organismi della crisi d'impresa (Ocri) istituti presso le camere di commercio. Per orgnuno dei vigilanti interni delle imprese, come previsto dal primo comma dell'art. 14 del dlgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Ccii), il dovere di attivarsi autonomamente per informare solo successivamente, l'altro organo societario dell'iniziativa intrapresa. La novità è contenuta nell'art. 3 dello schema predisposto dal Governo di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Ccii in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Se da una parte i sistemi di allerta verranno rinviati per le piccolissime società (si veda ItaliaOggi del 24 dicembre 2019) il correttivo precisa le responsabilità di sindaci e revisori. La disposizione, contenuta nell'art. 3 sana una lacuna che aveva fatto dubitare sulla necessità di intervento da parte del revisore legale qualora presente anche il collegio sindacale o altro controllore societario. Gli organi di controllo societari che dovranno effettuare la segnalazione agli amministratori dovranno tempestivamente informarne anche il revisore contabile o la società di revisione e così, allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione dovranno informare l'organo di controllo della segnalazione effettuata. La segnalazione all'altro organo ha la finalità di evitare il rischio di una doppia segnalazione alle camere di commercio. Occorre ricordare che il segnalatore potrà al massimo concedere trenta giorni di tempo agli amministratori per rispondere e per dare garanzia che sia stato avviato un percorso di recupero della continuità aziendale o avviato uno strumento di composizione della crisi previsto dall'ordinamento. In pratica, con il correttivo al Ccii il legislatore ha meglio precisato quanto richiesto dal primo comma dell'art. 14 Ccii. Se presenti segnali di crisi, ovvero indicatori o indici fissati dall'art. 13 Ccii, il collegio sindacale, il sindaco unico, il revisore o la società di revisione, ciascuno dell'espletamento delle proprie attività di vigilanza o controllo contabile dovrà intervenire, se pregiudicata la continuità aziendale o in carenza di sufficienti flussi di cassa che diano evidenza di inadeguatezza della sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi, dovrà invitare gli amministratori a dimostrare di avere già assunto idonee iniziative. La richiesta dovrà avvenire con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a dimostrare la ricezione della richiesta e contemporaneamente (senza indugio) inviare copia della richiesta agli altri soggetti preposti al controllo interno. Nella pratica avverrà che la richiesta agli amministratori sarà indirizzata per conoscenza anche gli altri soggetti interessati, che così potranno evitare di inviare una doppia denuncia alle camere di commercio. Attenzione però, l'informativa ricevuta dall'altro organo di vigilanza o controllo non esonera quest'ultimo dalle responsabilità personali. Si pensi ad esempio se la risposta degli amministratori fosse considerata adeguata dai sindaci ma non congrua dal revisore, o viceversa. Ogni organo dovrà infatti attivarsi e chiedere opportune informazioni dell'iter della comunicazione ai soggetti preposti alla governance societaria. Dunque, ricevuta l'informativa dall'altro vigilante si attiverà un reciproco scambio di informazioni e una ulteriore richiesta di precisazioni da parte dell'organo amministrativo perché il recupero della continuità aziendale o l'avvio dello strumento di composizione sia ritenuto idoneo all'adeguato assetto organizzativo dell'impresa ai sensi dell'art. 2086 cc e specifico alla situazione di crisi in corso.