INDICATORI DELLA CRISI - ISTRUZIONI PER L'USO

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in occasione del convegno sulla crisi d’impresa tenutosi lo scorso 25 e 26 ottobre 2019 a Firenze, ha pubblicato gli indici di allerta, elaborati ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Codice della crisi e dell’insolvenza. Il documenta evidenzia come la presenza di uno stato rilevante di crisi, nei termini di cui all’art. 13 comma 1, è diagnosticata attraverso la preliminare rilevazione della presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti nonché attraverso la verifica della presenza di un patrimonio netto negativo o inferiore al minimo di legge, infine mediante l’evidenza della non sostenibilità del debito nei sei mesi successivi attraverso i flussi finanziari liberi al servizio dello stesso. In tal senso, si prevede l’impiego del DSCR (Debt Service Coverage Ratio), un indice che interiorizza l’ottica forward looking che impone l’art. 14 C.C.I. quando richiede la valutazione del prevedibile andamento aziendale.

Solo qualora il DSCR non sia disponibile, o i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili (anche dagli organi di controllo), si ricorre, sempreché la situazione di crisi non sia già stata intercettata dal patrimonio netto negativo o dalla presenza di reiterati e significativi ritardi, all’impiego combinato di una serie di cinque indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono allertarsi tutti congiuntamente.

Si tratta dell’ultimo nodo dell’albero di rilevazione, costituito dai seguenti indici:

a) indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;

b) indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;

c) indice di ritorno liquido dell’attivo in termini di rapporto da cash flow e attivo;

d) indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;

e) indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.