Crisi d'impresa: gli organi di controllo


La normativa “Crisi d’impresa” obbliga alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, se la società è a responsabilità limitata o cooperativa, quando negli ultimi due esercizi  consecutivi  precedenti almeno uno dei seguenti tre limiti è superato, ovvero:il totale dell’attivo dello stato patrimoniale è maggiore di 2 milioni di euro;i ricavi delle vendite e delle prestazioni superano i 2 milioni di euro;i dipendenti occupati in media durante l’esercizio superano le 10 unità.

Si estendono quindi i casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore per le Srl. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore della nuova Legge Fallimentare è considerato partendo dagli esercizi 2017 -2018.
Le novità contenute nella riforma coinvolgeranno in maniera diretta le tante SRL e cooperative che, dopo le modifiche introdotte all’articolo 2477 delCodice Civile relativo all’obbligo di nomina del collegio sindacale e alla revisione legale dei conti, saranno anche chiamate a modificare statuti o atti costitutivi.