Prevenire è meglio che curare: prove tecniche per mandare il fallimento in soffitta - di Luciano Tarantino

Il 26 giugno 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, nonchè le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, adottata all’esito dei negoziati e dei triloghi sulla originaria Proposta COM (2016) 723 final del 22 novembre 2016. La direttiva ha un obbiettivo molto ambizioso perché mira all'introduzione di un quadro giuridico armonizzato sia in materia di prevenzione della crisi d'impresa, attraverso le procedure di ristrutturazione preventiva, sia in tema di esdebitazione, assicurando altresì una maggiore efficienza e un costante monitoraggio per tutte le procedure concorsuali in generale. La direttiva in commento è entrata in vigore il 16 luglio 2019, id est il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. e gli Stati membri hanno tempo fino al 17 luglio 2021, per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla normativa comunitaria. Nel caso in cui gli Stati membri che dovessero incontrare particolari difficoltà nell'attuazione della direttiva, avranno la possibilità di beneficiare di una proroga di massimo un anno del periodo di attuazione, comunicando alla Commissione l’esistenza di una siffatta necessità almeno sei mesi prima della scadenza del termine. Obiettivo principale della direttiva è quello di garantire «alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata». Tre i settori di intervento:

- misure di c.d. “ristrutturazione preventiva” per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l'insolvenza e di garantire la sostenibilità economica del debitore;

- procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dall'imprenditore insolvente;

- misure comuni per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, di insolvenza e di esdebitazione.

Va ricordato che la direttiva 2019/1023 non trova applicazione per le imprese di assicurazione o di riassicurazione, per gli enti creditizi, per le imprese di investimento o finanziarie, nonché per gli enti pubblici. Si esclude dall’ambito di applicazione della disciplina in commento anche la persona fisica diversa da un imprenditore; peraltro gli Stati membri potranno estendere le disposizioni in tema di esdebitazione, anche alle persone fisiche insolventi che non siano imprenditori, secondo quella linea di tendenza all’omogeneizzazione della disciplina dell’insolvenza civile e commerciale, già emersa con il regolamento 2015/848. Inoltre la direttiva ha inserito nel titolo dedicato alle norme di carattere generale, gli strumenti di allerta precoce e di accesso alle informazioni che tutti gli Stati membri sono chiamati ad introdurre in favore degli imprenditori per consentire di individuare quelle situazioni che possono comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare, conseguentemente, al debitore la necessità di agire senza indugio per rimuovere, ove possibile, la condizione di probabile insolvenza.

Gli strumenti di allerta precoce, secondo quanto dispone la direttiva in esame, possono includere:

- meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia effettuato determinati tipi di pagamento;

- servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private;

- incentivi rivolti a terzi, i quali siano in possesso di informazioni rilevanti sul debitore – è il caso delle autorità fiscali e di quelle che gestiscono le forme di previdenza sociale obbligatoria –, affinché segnalino all’imprenditore «gli andamenti negativi» della sua situazione debitoria.

Per scaricare la direttiva: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1023&from=IT