AVETE UNA BANDA MUSICALE O UN CLUB TRA AMICI? 30.06.2020, IL COUNT DOWN E’ INIZIATO!

Scampati alla furia “SPAZZA CORROTTI” che esonera gli Ets dagli obblighi prevista dall’equiparazione ai partiti politici, l’adeguamento degli statuti, implacabile arriverà il 30.06.2020. Ormai noto ai più, il Codice del Terzo Settore, vale la pena soffermarsi sulle novità che travolgono anche le bande musicali e le imprese sociali! Se l’acronimo RUNTS (D.lgs. 112/2017 modificato dal D.Lgs. 119 del 20.07.2018) non vi dice niente è perché vi è sfuggito che è nato il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La regolamentazione per  nuovo criterio per la determinazione della natura commerciale o non commerciale degli enti del Terzo settore e sulla disciplina per le deduzioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti degli stessi.  Importanti novità anche di tipo fiscale-tributario: una su tutte l’acquisizione della natura di personalità giuridica per la quale  il capitale minimo dovrà essere di 30.000,00 euro per le fondazioni e 15.000,00  euro per le associazioni. A questa si aggiunga l’adeguamento due importanti punti:

-         linee-guida per la redazione del bilancio sociale;

-         linee-guida per la realizzazione di sistemi di valutazione d’impatto sociale delle attività svolte dagli ETS.

Giusto per citare le novità più importanti, il Codice:

-         delimita il perimetro del Terzo settore enumerando gli enti che ne fanno parte individuati in: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso;

-         definisce lo status di volontario e reca norme volte a favorire la promozione e il riconoscimento della cultura del volontariato in ambito scolastico e lavorativo;

-         razionalizza i settori delle attività di interesse generale attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di fondere la normativa attualmente prevista ai fini fiscali con quella prevista ai fini civilistici. Introduce nuovi settori di attività, fra i quali si segnalano: commercio equo e solidale; comunicazione a carattere comunitario; alloggio sociale; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di stranieri; agricoltura sociale; adozioni internazionali; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

-         prevede, accanto all'esercizio delle attività di interesse generale, l'esercizio di attività diverse e la possibilità di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare;

-         integra la nozione vigente di distribuzione indiretta;

-         fornisce dettagliati criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale degli ETS, tenendo conto delle attività da essi svolte e delle modalità operative concretamente impiegate;

-         dispone l'applicazione agli ETS, diversi dalle imprese sociali, del regime fiscale previsto dal Titolo X del Codice, che reca specifiche misure di sostegno. Agli stessi enti applica le norme del TUIR relative all'IRES, in quanto compatibili; - introduce un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore (vale a dire quegli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale) basato sui coefficienti di redditività (una percentuale variabile che si applica al reddito imponibile su cui viene poi calcolata l'imposta). Il nuovo regime è costruito sulla falsariga del regime forfetario degli enti non commerciali, disciplinato dall'articolo 145 del Tuir;

-         opera il rafforzamento della lotta al dumping contrattuale a danno del settore cooperativo e

 garantisce l'assenza degli scopi lucrativi attraverso il principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici dei lavoratori dipendenti;

-         prescrive l'obbligo, per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi

nel Registro unico nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella

corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;

-         introduce l'obbligo, per tutti gli enti del Terzo settore, di redazione del bilancio. Fanno eccezione gli

enti con ricavi/entrate/rendite o proventi al di sotto dei 220.000 euro che possono redigere il rendiconto di cassa;

-         prevede l'adozione, con decreto, di Linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore. Il decreto 23 luglio 2019 Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore è stato pubblicato sulla G.U. n. 214 del 12 settembre 2019;

Tra le finalità perseguite, vi è revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni, da attuare secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

-         semplificazione e revisione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;

-         individuazione delle disposizioni generali e comuni applicabili agli enti del Terzo settore;

-          individuazione delle attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore;

-         prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio, salva la specifica previsione per l'impresa sociale;

-         garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi;

-         distinzione, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, della diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e definizione dei criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;

-          previsione di obblighi di trasparenza e informazione anche con forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente nonché attraverso la loro pubblicazione nel suo sito internet istituzionale;

-         disciplina del regime di responsabilità limitata delle persone giuridiche;

-         garanzia del rispetto dei diritti degli associati;

-         applicazione alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa, delle norme del codice civile in materia di società e di cooperative e mutue assicuratrici (di cui ai titoli V e VI del libro V) in quanto compatibili;

-         disciplina del procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario;

-          riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti (e degli atti gestionali rilevanti), attraverso la messa a punto di un Registro unico nazionale del Terzo settore (da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali), l'iscrizione al quale sia obbligatoria per tutti gli enti che si avvalgano "prevalentemente o stabilmente" di fondi pubblici, privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, o di fondi europei.

Le caratteristiche necessarie affinché l'impresa sociale possa essere ricompresa tra gli enti del Terzo settore, sono:

-         svolgere attività d'impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

-         individuare settori di attività propri dell'impresa sociale nell'ambito delle attività di interesse generale

-         comprese nell'elenco unico comune a tutti gli enti del Terzo settore;

-         prevedere forme di distribuzione dei dividendi che assicurino la prevalente destinazione degli utili al

-         conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti

-         per le cooperative a mutualità prevalente

-         adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti;

-         favorire il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;

-         prevedere l'obbligo di redigere il bilancio;

-         coordinare la disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle

-         organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

-         prevedere la nomina, in base a principi di terzietà, di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza.

E' infine previsto il riordino della disciplina tributaria e delle varie forme di fiscalità di vantaggio a favore degli enti del Terzo settore, da attuare in base ai seguenti principi e criteri:

-         revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, anche connessa alle

-         finalità di interesse generale perseguite dall'ente;

-         razionalizzazione delle agevolazioni fiscali connesse all'erogazione di risorse al terzo settore;

-         riforma dell'istituto del cinque per mille, anche con lo scopo di rendere noto l'utilizzo delle somme

-         devolute con tale strumento normativo;

-         razionalizzazione dei regimi fiscali di favore relativi al terzo settore;

-         introduzione di misure per la raccolta di capitali di rischio e, più in generale, per il finanziamento del Terzo settore;

-         assegnazione di immobili pubblici inutilizzati.

Per la lettura integrale del Codice: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=