REVISORI E SINDACI AL BANCO DI PROVA

Il Codice della Crisi ha modificato i limiti per l'obbligo nelle srl della nomina dell'organo di controllo o del revisore. Tali limiti sono stati modificati dal decreto c.d. sblocca cantieri. Le società a responsabilità limitata possono scegliere di nominare il sindaco unico o il revisore unico, seppure le differenze esistenti tra l’organo di controllo e il revisore non sono di scarso rilievo. Il collegio sindacale è un vero organo societario, che partecipa attivamente alla vita sociale facendo parte delle riunioni dell’organo amministrativo e dell’assemblea dei soci.  Il sindaco ha poteri di controllo e di ispezione di assoluto valore, con la possibilità di effettuare segnalazioni e denunce; al revisore al contrario non possono essere estese le attribuzioni dell’articolo 2403 c.c. (in senso contrario la massima 124 del Consiglio notarile di Milano), questo, pertanto, si occuperà della revisione dei conti.  Nello specifico, il Decreto Legislativo numero 14 del 12 gennaio 2019 emanato in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 e pubblicato nellaG.U. n. 38 del 14 febbraio 2019 - s.o. n. 6 - è entrato in vigore dal 16 marzo 2019, modificando l’articolo 2477 del codice civile ed estendendo di fatto l’obbligo di nomina dell’organo di controllo – del collegio sindacale o del revisore legale dei conti – sia per le società a responsabilità limitata che, per il tramite del richiamo dell’articolo 2543 c.c., alle società cooperative.

Il nuovo comma 3 dell’art. 2477 c.c. che è stato rivisto dalla legge di conversione del D.L. 32/2019,  recita in questo modo:

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Il sesto comma del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che  se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Troviamo un’ulteriore novità nell’introduzione del settimo comma che così stabilisce: si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.

La scrittura della norma determina l’obbligo di nomina al superamento di uno solo dei tre limiti indicati nell’art. 2477 c.c. per almeno due esercizi consecutivi.

Circa la decorrenza dei nuovi obblighi è necessario ricordare che il terzo comma dell’articolo 379 del CCII, che ha modificato la norma del codice civile in commento, stabilisce espressamente che le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data …. omissis …. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo (ndr gli esercizi 2017 e 2018).

Come sostenuto da più parti la portata e il tenore letterale della norma, anche alla luce delle espresse precisazioni contenute nella relazione di accompagnamento al decreto del 14/2019, fanno propendere per una applicazione immediata della disposizione; secondo tale interpretazione vi era l’obbligo, per le società che avevano gli statuti in linea con le nuove previsioni, di nominare l’organo di controllo o il revisore già in sede di approvazione del bilancio 2018.

In questo senso si è espresso, ad esempio, anche il conservatore del Registro delle Imprese di Bologna con una nota dell’8 aprile scorso.

L’intento del legislatore era, del resto, quello di fare in modo che una rilevante quantità di piccole e medie imprese italiane si dotasse di un sistema di controllo più efficiente, al fine di poter affrontare con una maggiore organizzazione le novità in tema di sistemi di allerta e di composizione della crisi che entreranno in vigore nell’agosto del 2020.

L’insediamento tempestivo del sindaco o del revisore è di fatto una condizione importante per poter assicurare e garantire un puntuale controllo dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario dell’esercizio sociale 2019. Esercizio che sarà il primo ad essere monitorato con i nuovi indicatori della crisi di impresa.

Non si può dimenticare, comunque, che l’ultima parte del citato articolo 379 del codice della crisi stabilisce che le società devono nominare gli organi di controllo, e modificare lo statuto adeguandolo alle previsioni del riformato art. 2477, entro il termine di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, consentendo quindi agli imprenditori di adempiere al più tardi entro il 16 dicembre 2019.

E’ più stringente, invece, il periodo temporale che sancisce la cessazione dell’organo di controllo, che per la sua operatività richiede che i limiti dimensionali non siano superati per tre esercizi consecutivi.

La norma che ha modificato l’articolo 2477 – il D.L. 32/2019 – non ha previsto nulla con riguardo alle società che in sede di approvazione del bilancio 2018 hanno già provveduto alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, applicando i limiti inferiori che erano previsti dalla disciplina originaria (2 milioni di attivo e ricavi e 10 dipendenti) e che oggi potrebbero trovarsi ad aver effettuato delle nomine non più necessarie perché sotto soglia.

La soluzione è la revoca per giusta causa del professionista, come in passato era stato disposto dalla legge 116/2014. Infatti, in sede di modifica dell’articolo 2477 il D.L. 91/2014 e soprattutto le novità intervenute in sede di conversione apportate dalla legge 116/2014, modificarono l’articolo 20 del decreto introducendo al comma 8 questa precisazione: conseguentemente,  la  sopravvenuta  insussistenza  dell'obbligo   di nomina dell'organo di controllo o  del  revisore costituisce giusta causa di revoca.

Il possibile innalzamento dei requisiti, contenuto nel decreto 32/2019, avrà due potenziali effetti:

a)       da un lato il minor numero di società coinvolte nel nuovo obbligo rappresenterà una semplificazione organizzativa e anche una riduzione di oneri a favore delle PMI;

b)      da un altro punto di vista potrebbe essere vanificato l’auspicato potenziamento degli assetti di governance delle PMI, e la possibilità di un migliore funzionamento dei meccanismi di allerta, su cui tanto aveva puntato il legislatore della crisi.

Come anticipato nelle premesse, il sesto comma dell’articolo 2477 del c.c. accoglie un’ulteriore statuizione che introduce l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore a cura, qualora non vi abbia provveduto direttamente la società, del tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Questa modifica renderà di fatto impossibile derogare alla nuova disciplina, al contrario di come accade oggi, quando cattive prassi aziendali, complice anche l’assenza di un valido sistema di sanzioni, hanno permesso a molti di omettere la nomina.  Relativamente alla scelta su quale organo di controllo scegliere, quest’ultimo è stato fatto oggetto negli anni di vari interventi normativi a conferma del fatto che il legislatore ne avverte da sempre l’assoluta importanza, soprattutto nelle PMI che sono sprovvedute di stringenti procedure e regole di corporate governance.

Uno dei cambiamenti più rilevanti in termini di semplificazione ha riguardato la previsione del controllo monocratico, affidato al sindaco unico.

Nelle srl, come è noto, è consentita una certa flessibilità, ed infatti il precetto del primo comma dell’articolo 2477 recita in questo modo: L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

Le società a responsabilità limitata possono, pertanto, scegliere di nominare il sindaco unico o il revisore unico, seppure le differenze esistenti tra l’organo di controllo e il revisore non sono di scarso rilievo.

Non bisogna dimenticare che il collegio sindacale, se previsto o più normalmente il sindaco unico, è un vero organo societario, che partecipa attivamente alla vita sociale facendo parte delle riunioni dell’organo amministrativo e dell’assemblea dei soci.

Il sindaco vigila sull’osservanza della legge e dello statuto (il controllo di legalità) e si occupa della revisione contabile e del bilancio se incaricato.

Il sindaco ha poteri di controllo e di ispezione di assoluto valore, e come visto sopra ha anche la possibilità di effettuare segnalazioni e denunce; al revisore al contrario non possono essere estese le attribuzioni dell’articolo 2403 c.c. (in senso contrario la massima 124 del Consiglio notarile di Milano), questo, pertanto, si occuperà della revisione dei conti.

Queste in sintesi le opzioni possibili:

1)      se la nomina è prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto la società, secondo le previsioni del I comma dell’articolo 2477, il cosi detto controllo facoltativo, può optare per l’organo di controllo o il revisore e se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. All’organo di controllo può essere affidata la revisione legale dei conti;

2)      se la nomina è prevista per ottemperare alla previsione del III comma dell’articolo 2477 la società potrà scegliere tra l’organo di controllo o il revisore, ma l’organo di controllo, che può essere monocratico, deve essere incaricato anche della revisione legale dei conti. Se la società è obbligata alla redazione del bilancio consolidato o controlla una società che è obbligata alla revisione legale dei conti il controllo dei conti deve essere affidato ad un revisore e in questo caso avremo la convivenza tra l’organo di controllo e il revisore.

Infine, bisogna ricordare che per dotarsi dell’organo collegiale è indispensabile una specifica previsione statutaria.

Il codice della crisi di impresa interviene, a parere di chi scrive, nel ribilanciare i poteri dell’organo di controllo e del revisore, separati dall’interpretazione letterale della norma; il CCII con l’articolo 14 assegna, infatti, nuovi obblighi di segnalazione (e quindi anche nuovi poteri) che possono essere esercitati da entrambe le figure professionali. 

L’articolo 14 del CCII costituirà una possibilità per il revisore di poter “vigilare” attivamente sulla governance societaria, potendo intervenire sulle omissioni dell’organo amministrativo.

Si ricorda, infatti, che la disciplina citata così dispone:

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e  la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle  proprie  funzioni, hanno l'obbligo di  verificare  che  l'organo  amministrativo  valuti costantemente,  assumendo  le  conseguenti  idonee   iniziative,   se l'assetto  organizzativo  dell'impresa  è  adeguato,   se   sussiste l'equilibrio  economico  finanziario  e  quale  è   il   prevedibile andamento della gestione, nonché di  segnalare  immediatamente  allo stesso organo amministrativo  l'esistenza  di  fondati  indizi  della crisi.

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